Last Updated on 24 Ottobre 2026 by Dr. Marco Ternelli
Dal 18 gennaio 2024 il D.Lgs. 193/2006 è abrogato dall’art. 44 del D.Lgs. 218/2023. La prescrizione veterinaria elettronica è ora disciplinata dall’art. 28 del D.Lgs. 218/2023, che non prevede più la ricetta in triplice copia. La prescrizione vale 6 mesi (al massimo 10 utilizzi) se ripetibile e 30 giorni se non ripetibile, per le scorte e per i medicinali impiegati fuori dai termini dell’AIC, come i galenici prescritti in deroga (Reg. UE 2019/6, art. 112-113); per gli antimicrobici vale 5 giorni (Reg. UE 2019/6, art. 105 par. 10). La REV di un galenico è quindi sempre non ripetibile e vale 30 giorni (5 giorni per gli antimicrobici). Gli stupefacenti delle sez. B-E si prescrivono in REV dal 27 settembre 2022 (D.Lgs. 136/2022, art. 11 c. 6); per la sez. A restano ferme le regole del DPR 309/1990 (art. 43, ricettario ministeriale).
Aggiornamento ottobre 2026
Dal 16 aprile 2019 è diventata obbligatoria la ricetta elettronica veterinaria galenica o REV o REVG (ma anche per i farmaci industriali) per permettere al Medico Veterinario di prescrivere un farmaco galenico e al Farmacista Galenista di realizzarlo.
Si tratta della “morte” della ricetta veterinaria cartacea per come la conosciamo: niente più firma del Medico, timbro, ricetta in triplice copia colorata (blu, rosa, gialla, ecc…). SOLO una ricetta online, identificata da un codice e un pin.
Ci sono state difficoltà iniziali su aspetti tecnici, legislativi, farmaceutici e pratici. In questo articolo vediamo di risolverli il più possibile, sia dalla parte del Medico Veterinario che del Farmacista… e perché no? Dalla parte del proprietario dell’animale, che vedrà consegnarsi qualcosa di completamente diverso rispetto a quello cui era abituato prima.
In breve: la ricetta elettronica veterinaria galenica (REV o REVG) è la prescrizione online con cui il Medico Veterinario prescrive un farmaco galenico. Il Farmacista la recupera su Vetinfo con numero ricetta e PIN (oppure codice fiscale del proprietario e PIN). È obbligatoria dal 16 aprile 2019 e dal 27 settembre 2022 vale anche per gli stupefacenti delle sez. B-E.
Perché è nata la ricetta elettronica veterinaria galenica?
Per contrastare l’antibiotico resistenza. Questa la prima e vera motivazione.
Di fatto, serve a dare una tracciabilità completa di dove è stato venduto il farmaco, a chi, quando, come, ecc… per evitare abusi prescrittivi, usi impropri ed illegali.
Normativa della ricetta elettronica veterinaria galenica (e non)
La ricetta elettronica veterinaria galenica segue la stessa legislazione della ricetta veterinaria non elettronica.
Le norme che regolano la ricetta elettronica veterinaria galenica sono:
- Decreto Legislativo 193/2006, abrogato dal D.Lgs. 218/2023 dal 18 gennaio 2024 (resta per la storia della REV)
- Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019 – Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati pubblicato sulla G. U. 89 del 15 Aprile 2019
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 pubblicato sulla G.U. del 12 settembre 2022.
- Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 (in vigore dal 18 gennaio 2024, abroga il D.Lgs. 193/2006), art. 28 sulla prescrizione elettronica.
- Regolamento (UE) 2019/6 sui medicinali veterinari, applicabile dal 28 gennaio 2022.
Di fatto, significa che NON avranno più valore le ricette fatte “a mano” o su “carta intestata” dal Veterinario, ma solo quelle emesse attraverso un sistema informatico online al quale il Farmacista si collega per visualizzare la prescrizione.
Il Veterinario potrà compilare ed emettere la ricetta tramite:
- computer fisso o portatile
- tablet
- app per smartphone
e generare un “promemoria” da dare al proprietario dell’animale, cioè un foglio di carta senza alcun valore che però contiene i dati che il Farmacista utilizzerà per accedere al sistema online e recuperare la ricetta.
Per quali farmaci si utilizza la ricetta elettronica veterinaria galenica?
Fino al 27 settembre 2022, essa valeva per tutti i farmaci, ad eccezione dei farmaci stupefacenti, sia di origine industriale sia galenici (preparati dal Farmacista).
La REVG quindi si usa:
- per i medicinali veterinari industriali, ripetibile o non ripetibile secondo l’autorizzazione del medicinale
- per i medicinali usati in deroga, compresi i galenici: sempre non ripetibile, valida 30 giorni (5 giorni per gli antimicrobici)
- per l’approvvigionamento delle scorte della struttura o dell’impianto
La vecchia ricetta non ripetibile in triplice copia non esiste più (D.Lgs. 218/2023, art. 28).
Dal 27 settembre 2022 (incluso) la ricetta elettronica veterinaria galenica varrà per tutti i farmaci inclusi i farmaci stupefacenti industriali e galenici (sono esclusi solo quelli in sez. A, come morfina iniettabile o ketamina).
È quindi possibile prescrivere cannabis medica direttamente in REV senza bisogno di stampare nulla.
Dal 27 settembre 2022, con inclusione dei farmaci stupefacenti sez. B, C, D, E, una ricetta cartacea veterinaria datata nel 2019 NON avrà alcun valore.
Salvo malfunzionamento del sistema informatico
Serve la REV per gli stupefacenti (es. cannabis medica)?
SÌ!
Dopo il 27 settembre 2022
Il Decreto è chiarissimo nell’escluderli.
Se ciò non bastasse, con l’aggiornamento delle Tabelle della Farmacopea con il DM 18 Giugno 2020 è stato esplicitamente (ri)chiarito che
OBSOLETA da Settembre 2022: Tabelle 4 e 5 della FU XI Edizione Italiana
Non è ammessa la prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti tramite REV.
In altre parole: per poter dispensare un farmaco o galenico stupefacente, basteranno il codice ricetta e il PIN (esattamente come tutti i farmaci non stupefacenti), senza più bisogno di avere copia cartacea timbrata e firmata dal Medico Veterinario.

Per la compilazione della ricetta della cannabis medica a uso umano si veda Ricetta medica cannabis: istruzioni ed esempi.
Differenze tra la ricetta elettronica veterinaria galenica e non elettronica
Posto che la normativa e quindi i formalismi della ricetta elettronica veterinaria galenica sono gli stessi delle “vecchie” ricette, nulla cambia per durata della ricetta, modalità di compilazione, dati da indicare, ecc…
Anziché indicarli a biro o su carta stampata al computer, saranno inseriti direttamente nel sistema centrale di Farmacosorveglianza.

Veterinario: come fare una ricetta elettronica veterinaria galenica
Di seguito i principali passaggi, per chi comincia da 0.
1. Registrarsi online come Veterinario e ottenere credenziali
Collegarsi al sito www.ricettaveterinariaelettronica.it, in particolare su www.ricettaveterinariaelettronica.it/richiesta-account.html, portale del Ministero.

Cliccare sull’icona blu indicata dalla freccia. Si aprirà una pagina come questa:
in cui il Veterinario dovrà compilare ed inserire tutti i dati richiesti, unitamente ad un documento di identità.
Dopo qualche giorno, quando tutte le verifiche del caso saranno state eseguite, il Veterinario riceverà user id e password via email.
2. Compilare ed emettere una ricetta veterinaria elettronica galenica
A questo punto, sarà necessario collegarsi al sito www.vetinfo.it

e cliccare su “Accedi all’Area Riservata”. Si aprirà la seguente pagina:

dove sarà necessario cliccare su “Farmacosorveglianza” (v. freccia rossa). A questo punto si proseguirà cliccando su “Menù”:

Verrà aperta una schermata simile a questa:

in cui il Veterinario dovrà selezionare tra:
- Nuova Ricetta per Prescrizione Veterinaria
- Nuova Ricetta per animali DPA con allevamento non censiti in BDN (Banca Dati Nazionale) e per Equidi DPA: si tratta in pratica, della vecchia Ricetta Non Ripetibile in Triplice Copia
- Nuova Ricetta per Prescrizione Veterinaria PET ed Equidi NDPA
A seconda della scelta, la finestra che si aprirà avrà contenuti diversi che, se indicati con un asterisco rosso, dovranno essere compilati obbligatoriamente pena l’impossibilità di continuare nel sito.

Dopo aver cliccato su “Inserisci”, la successiva schermata richiederà (importante!) di selezionare “Galenico” dal menù “Tipologia”:

A quel punto si compila la prescrizione, in particolare il campo libero dove il Veterinario deve riportare la richiesta del farmaco galenico veterinario, esattamente come si sarebbe fatto per la ricetta cartacea:

Cliccando su “Inserisci”, il Veterinario avrà creato la ricetta online.
Farmacista: come spedire una ricetta elettronica veterinaria galenica
Il Farmacista di fatto riceve la ricetta elettronica veterinaria (che vuol dire ALMENO il numero ricetta e pin) in uno dei seguenti modi:
- promemoria cartaceo consegnato a mano dal paziente
- numero e pin dettati a voce dal paziente
- foto su smartphone
- FAX
- email da parte del paziente
Sono TUTTI metodi validi per accedere alla ricetta medico veterinaria elettronica, che si ripete, avviene mediante:
- o numero ricetta e PIN
- o codice fiscale (del proprietario dell’animale) e PIN
Fatto questo, l’iter che il Farmacista deve seguire per dispensare un farmaco galenico veterinario è
- compilare il foglio di lavoro in laboratorio
- loggarsi sul sito www.vetinfo.it
- effettuare la vendita sul portale
- effettuare la vendita al cliente sul gestionale della Farmacia
- (opzionale) allegare promemoria della ricetta elettronica al foglio di lavorazione; in alternativa, la stampa della stessa, dalla pagina del portale Vetinfo.
In futuro, i punti 2 e 3 non saranno più necessari, in quanto i gestionali saranno perfettamente in grado di integrarsi ed inviare automaticamente i dati al sistema online.
Caso molto particolare: lo sconfezionamento
Caso A: richiesta diretta di sconfezionamento da parte del Veterinario
Situazione: il Veterinario vuole che il Farmacista prenda un farmaco industriale, uso umano o veterinario, (es. Norvasc® 5 mg compresse) e lo modifichi (es. ripartire la dose di 1/6).
Quante ricette deve fare?
Due? Una per il farmaco uso umano e una per la preparazione galenica?
Una? Una ricetta elettronica galenica veterinaria in cui il Veterinario indichi il nome del farmaco uso umano e cosa farne?
La risposta giusta: UNA sola ricetta elettronica veterinaria galenica.
Dovrà compilare la ricetta impostandola come “Galenico”, indicando il nome del farmaco industriale (Norvasc® 5 mg compresse) e la preparazione galenica da farsi (es. dosaggio diverso, forma farmaceutica diversa, ecc…).
Per la tracciabilità, infatti, il farmaco industriale NON verrà dato al paziente affinché lo somministri all’animale, ma aperto e lavorato dal Farmacista per eseguire la preparazione galenica veterinaria.
Inoltre, la tracciabilità è comunque garantita, perché anche se il Farmacista registra nella ricetta elettronica veterinaria solo i dati del farmaco galenico, nel foglio di lavorazione che rimane al Farmacista viene riportato obbligatoriamente il numero di lotto e scadenza.
Caso B: richiesta di preparazione galenica con principio attivo
È il caso in cui il Medico Veterinario prescriva una preparazione galenica a base di un principio attivo (es. litio carbonato) in capsule per un gatto.
Nel caso in cui per tale preparazione non esista la materia prima disponibile, il Farmacista per poter preparare tale farmaco galenico veterinario, dovrà per forza sconfezionare il farmaco industriale che contiene tale principio attivo (es. CarboLithium® compresse).
Può farlo? O il Veterinario deve fare (avrebbe dovuto fare) una ricetta separata anche per il CarboLithium® compresse?
Sì, può farlo. E no, il Veterinario non deve fare nessuna altra ricetta.
La Tariffa dei medicinali prevede che il Farmacista possa autonomamente (“qualora sia necessario“) sconfezionare il farmaco industriale come fonte del principio attivo che serve: si ripartisce la massa di principio attivo ed eccipienti fino al dosaggio richiesto, senza estrarre il principio attivo puro.
Inoltre, la tracciabilità è comunque garantita, perché anche se il Farmacista registra nella ricetta elettronica veterinaria solo i dati del farmaco galenico, nel foglio di lavorazione che rimane al Farmacista viene riportato obbligatoriamente il numero di lotto e scadenza.
Quando il Veterinario vuole far ripartire galenicamente un farmaco uso umano, NON è necessario emettere 2 ricette distinte

Vantaggi e svantaggi della ricetta elettronica veterinaria galenica
Vediamo insieme gioie (tante) e dolori (pochi) della nuova ricetta elettronica rispetto a quella “tradizionale” cartacea.
Vantaggi
- Veloce, compilabile via computer o smartphone o tablet
- Inviabile via email o Whatsapp al proprietario dell’animale
- Permette l’abolizione di moduli
- Evita errori formali, lapsus medici, formalismi assenti
- Evita falsificazioni o manipolazioni della ricetta
- Abolisce gli obblighi di invio alle AUSL, che avvengono invece automaticamente
- Permette tracciabilità del Farmaco veterinario galenico e non
Svantaggi
- Legata al funzionamento della piattaforma online
- Nessuna possibilità di “accomodare” la scadenza (alla mezzanotte del giorno dopo la scadenza, non c’è modo di utilizzarla)
- Se non si utilizza la ricetta elettronica veterinaria… “si è al di fuori del sistema” 😉
Domande frequenti (FAQ) sulla ricetta elettronica veterinaria galenica

Dal 16 aprile 2019, in base al DM 8 febbraio 2019 (G.U. n. 89 del 15 aprile 2019). Oggi la prescrizione in formato elettronico è disciplinata dall’art. 28 del D.Lgs. 218/2023, che ha abrogato il D.Lgs. 193/2006.
Sì, a quel tempo erano valide perché emesse quando la ricetta elettronica non era ancora obbligatoria. Non comparivano sul sistema elettronico e il Farmacista le spediva normalmente, apponendo timbro e prezzo praticato. Oggi sono scadute da tempo e restano soltanto le ricette elettroniche.
La registrazione della vendita deve avvenire in tempo reale o comunque entro la giornata. In caso di malfunzionamento va effettuata entro 24 ore lavorative dal ripristino del funzionamento (Manuale operativo del Ministero della Salute, § 6.16): il Farmacista, al momento della dispensazione, annota nome del farmaco, AIC, numero di confezioni dispensate, lotto e scadenza, che inserirà in un momento successivo indicando come data di dispensazione il giorno in cui il sistema non ha funzionato. Il Farmacista può accedere manualmente al sito www.vetinfo.it.
PRIMA il Veterinario deve provare ad accedere con i due siti indicati sopra (ricettaveterinariaelettronica.it e vetinfo.it). POI dovrebbe provare con la app per smartphone e tablet, che è un sistema diverso e indipendente dai siti web. INFINE redige una ricetta bianca, come faceva prima della REVG, e il Farmacista deve compilare una sezione del sito segnalando la dispensazione in urgenza con ricetta bianca. Nel 2019, alla data di scrittura della risposta, tale sezione sul sito Vetinfo non era ancora presente. Il Manuale operativo del Ministero della Salute (§ 6.16) prevede una ricetta cartacea firmata, timbrata e con recapito telefonico, che il Farmacista registra poi nel sistema tramite un’apposita maschera web.
Sì: essendo la cannabis medica uno stupefacente in sez. B, dal 27 settembre 2022 serve la ricetta elettronica veterinaria galenica (REVG), in base all’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 136/2022. Il CBD (cannabidiolo), nel 2022 non stupefacente, poteva essere prescritto con la sola ricetta elettronica veterinaria galenica; il DM 27 giugno 2024 (G.U. n. 157 del 6 luglio 2024) ha però inserito in sez. B le composizioni orali di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis e l’efficacia del decreto è stata oggetto di provvedimenti giudiziari, ma in veterinaria il CBD, sia sintetico sia naturale, si prescrive con la sola REV, non ripetibile e valida 30 giorni.
Sì, assolutamente. Il potassio bromuro non è stupefacente (indipendentemente dall’attività che esplica), perché non è classificato in nessuna delle 5 sezioni (A, B, C, D, E) della Tabella dei Medicinali. Pertanto si prescrive con una REVG.
Per le preparazioni veterinarie in forma iniettabile si veda Preparazioni iniettabili veterinarie galeniche sterili.
Quali sono le Farmacie Galeniche di Farmagalenica che preparano farmaci galenici veterinari? Cercale sul motore di ricerca Cercagalenico (si aprirà una nuova pagina).

Farmacista appassionato di Galenica, Legislazione Farmaceutica e Farmaci al banco. Amministratore di Farmagalenica.it, Farmacosmetica.it e Cercagalenico.it.
Nel 2013 si è specializzato in preparazioni galeniche a base di cannabinoidi e cannabis medica e ha conseguito un Master alla Bedrocan BV. Da sempre lavora presso l’omonima Farmacia.
Iscrizione Albo dei Farmacisti

Non trovo il commento precedente, quindi lo ripropongo: siamo privati con una meravigliosa gattina felv di pochi mesi, del tutto asintomatica. Abbiamo trovato la farmacia il cui laboratorio può effettuare la preparazione galenica del raltegravir. Il problema sorge con la ricetta del veterinario in quanto, essendo il farmaco originale (isentress) ad uso umano ed ospedaliero, sembra non sia prescrivibile neppure in deroga, pena sanzioni pecuniarie assai elevate, se non peggio…come byassare, ove possibile, la questione? Grazie per la risposta, siamo molto disperati e disorientati
Buongiorno, la spiegazione lunga e tecnica la trova qui: https://www.farmagalenica.it/felv-gatto-cura-con-raltegravir-galenico/
In breve: “sì, ma…”.
Il Veterinario può prescrive raltegravir SOLO come galenico e SOLO indicando il principio attivo. In nessun caso può prescrivere farmaci industriali ad uso umano a base di raltegravir (es. Isentress).
[…] A questo punto, una volta acquistata la materia prima, il Farmacista Galenista è libero di realizzare medicinali galenici veterinari seguendo le indicazioni riportate in ricetta medica (REV). […]
[…] Per la prescrizione ad uso Veterinario è necessaria una REV(G) secondo le indicazioni di questo articolo. […]
In caso di sconfezionamento (nel caso in cui non esista attivo disponibile) qualora per l’allestimento della preparazione non si utilizzino tutte le unità forma della confezione, come conservo la restante parte del medicinale? La devo caricare sul gestionale? Come scheda tecnica utilizzo il foglio illustrativo? Grazie
Salve, le rispondo copiando e incollando cosa dice la Tariffa Nazionale dei Medicinali (Allegato B), che risponde esattamente alla sua domanda: Qualora sia necessario o espressamente richiesto dal medico ricorrere allo sconfezionamento di un medicinale industriale dotato di AIC, questo si considera come un componente della relativa forma farmaceutica allestita. Sulla ricetta o sul foglio di lavorazione si indica nome, lotto e data di scadenza del medicinale utilizzato che, esaurito o meno, si consegna all’utente unitamente al foglietto illustrativo. Non deve caricare nulla, lo restituisce e altrettanto il foglietto illustrativo. Il lotto e scadenza fanno da garanzia per sapere che… Leggi il resto »
Buongiorno i fogli di lavorazione per animali dpa quanto tempo si conservano?
Se segue le norme semplificate, sempre 6 mesi. Sono le ricette che vanno conservate di più se per animali da alimentazione (DPA).
[…] del proprietario del gatto o da parte di una struttura veterinaria, è necessario presentare una ricetta veterinaria REVG, NON ripetibile, valida 30 giorni e per una sola volta (ma il Veterinario può indicare qualsiasi […]
Buongiorno
Sono una farmacista,davanti ad una prescrizione galenica contenente farmaco veterinario da reincapsulare, è sufficiente una sola ricetta ma per lo scontrino battero in unica soluzione il prezzo del farmaco veterinario piu la reincapsulazione (ed andro a scalare la giacenza) o faccio comunque vendita del farmaco (col rischio che sul gestionale non si veda che la vendita è stata fatta per un prodotto galenico?)ed a parte il prezzo del reicapsulamento ? In attesa di un cortese riscontro
grazie
Salve, si è sufficiente una sola ricetta. Il farmaco industriale va venduto e scontrinato separatamente (anche sullo stesso scontrino ovviamente), poi andrà scontrinato il prezzo finale della preparazione che NON conterrà (ovvio anche questo) il prezzo della specialità. Sul gestionale non ha nessuna importanza il collegamento o meno con una preparazione galenica, l’unico documento che deve avere questa informazione è il foglio di lavorazione dove la norma prevede esplicitamente che deve essere riportato il nome, lotto e scadenza della specialità.
[…] capsule uso veterinario è necessaria una ricetta medica elettronica veterinaria non ripetibile (REV) che […]
[…] questo caso il medico Veterinario deve redigere una Ricetta Elettronica Veterinaria (REV) non ripetibile, valida 30 giorni escluso quello di emissione, indipendentemente che sia destinata […]