Infiorescenze di cannabis essiccate in un contenitore di vetro

Distruzione del residuo di cannabis: facciamo chiarezza

A fine estrazione resta sempre lì, nel torchio o nel colino, una pappetta verde spremuta dalla preparazione dell’oleolito di cannabis: il residuo di cannabis. E puntuale arriva la domanda: va caricato sul registro stupefacenti? Non si carica? Si butta con i farmaci scaduti?

Fra colleghi circola da anni una risposta data sempre per buona, anche da chi scrive: «il Ministero ha detto che non è uno stupefacente, si smaltisce come un farmaco scaduto, e l’inattivazione è un’invenzione». Prima di scriverla nero su bianco si è voluto verificare tutto: date, testi, norme. In questo articolo si andrà a vedere cosa dice la Legge di preciso (spoiler: molto poco).

In breve: nessuna legge, decreto o circolare nazionale obbliga la Farmacia a caricare sul registro il residuo di cannabis e a distruggerlo con l’ASL. L’unica indicazione del Ministero, una frase del suo sito che dal 2017 lo faceva smaltire come medicinale inutilizzabile, nel 2025 è sparita. Inattivarlo è un consiglio, non un obbligo.

Per chi ha fretta: cosa fare in pratica con il residuo di cannabis.

Cos’è il residuo di cannabis

Il residuo di cannabis (o residuo di lavorazione) è la massa di infiorescenze esauste che resta nel filtro o nel torchio dopo la preparazione dell’oleolito: materiale vegetale imbevuto d’olio che potrebbe contenere ancora una parte, piccola ma non nulla, dei cannabinoidi di partenza.

Lo si spreme a frazioni proprio per recuperare più olio possibile (i passaggi sono descritti nell’articolo sulle operazioni tecnologiche dell’olio di cannabis), ma qualcosa può rimanere. Le cartine per decotto e per vaporizzazione, invece, in Farmacia non lasciano residui: il problema riguarda solo gli estratti.

Operai accanto a un antico torchio da olio, intorno al 1900
Il torchio, versione 1900 😀 Tranquilli, quello del laboratorio galenico è più piccolo.

Dicembre 2015: «deve essere distrutta», con l’ASL

La storia comincia con il DM 9 novembre 2015 sulla cannabis ad uso medico (qui la posizione di Farmagalenica sul decreto). Prima sorpresa: il decreto il residuo non lo nomina mai. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale non compaiono né «residuo», né «smaltimento», né «distruzione».

L’indicazione stava invece sul sito web del Ministero della Salute, nella pagina sulle preparazioni magistrali a base di cannabis, che a dicembre 2015 diceva (lo riportava la SIFAP, Società Italiana Farmacisti Preparatori, il 22 dicembre 2015):

La sostanza attiva vegetale dopo l’estrazione, deve essere distrutta a seguito delle procedure di constatazione da parte delle ASL competenti per territorio, come per i medicinali scaduti ed inutilizzabili.

Ministero della Salute, dicembre 2015

Tradotto: residuo caricato su una pagina apposita del registro di entrata e uscita degli stupefacenti (esempio: «residuo di lavorazione infiorescenze di cannabis»), verbale di constatazione dell’ASL e distruzione come uno stupefacente scaduto. Come per una fiala di morfina scaduta in pratica.

Dal 2017: «accantonata e smaltita come i medicinali inutilizzabili»

Poi la pagina del sito web cambia. La copia più vecchia conservata da Internet Archive, del 22 aprile 2017, dice:

La sostanza attiva vegetale, dopo l’estrazione, deve essere accantonata e smaltita come i medicinali inutilizzabili.

Ministero della Salute, copia di Internet Archive del 22 aprile 2017

Sparita l’ASL, sparita la constatazione. Quando e perché sia cambiata: si racconta che a chiedere la correzione sia stata la Toscana, dove gli estratti si preparavano anche negli ospedali e la procedura degli stupefacenti appesantiva parecchio il lavoro. Mito? Leggenda?.

Lo scopo, invece, è scritto. La SIFO (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera), nelle sue Linee di indirizzo per l’utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi di dicembre 2017 riporta:

Tale nuovo orientamento ha la finalità di semplificare le operazioni di smaltimento evitando che la farmacia debba registrare il residuo in entrata su pagina dedicata del registro stupefacenti.

SIFO, Linee di indirizzo per l’utilizzo dei medicinali a base di cannabinoidi, dicembre 2017

Lo step successivo da considerare è la normativa sui farmaci scaduti: il DPR 254/2003, all’art. 2, elenca in due voci diverse:

  1. i «farmaci scaduti o inutilizzabili» (punto 1a)
  2. le «sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope» (punto 4).

E il Ministero ha messo il residuo nel primo punto.

E così l’hanno interpretato in molti. Le slide dell’Ordine dei Farmacisti di Bologna (nelle edizioni del 2017 e del 2024) scrivono «come i medicinali inutilizzabili, non stupefacenti». L’Ordine di Treviso, nel riepilogo di fine anno 2019, e l’Ordine di Bari, in una pagina aggiornata a dicembre 2025, parlano di sostanza «non soggetta ad obbligo di registrazione». La Regione Marche, nelle procedure allegate al decreto dirigenziale n. 13 del 19 dicembre 2017, scriveva che «i residui di lavorazione non devono necessariamente essere caricati nel registro stupefacenti». Quella disciplina è stata superata dalla DGR 749 del 16 giugno 2026, che del residuo non parla più (i dettagli nella pagina sulla cannabis mutuabile nelle Marche).

2025: la frase sparisce dal sito del Ministero

La frase è rimasta online per anni: l’ultima copia archiviata che la contiene è di luglio 2024. Con il nuovo sito del Ministero, arrivato nel 2025, la pagina Prescrizione di preparazioni magistrali a base di cannabis (copia di gennaio 2026) c’è ancora e porta la stessa data di aggiornamento: 25 gennaio 2022 dove nella sezione «Informazioni per medici e farmacisti» non manca solo la frase sul residuo: manca l’intero paragrafo rivolto ai Farmacisti, quello su Norme di Buona Preparazione, titolazione degli estratti, vigilanza delle ASL e prezzo delle infiorescenze.

Le versioni della pagina del Ministero sul residuo di cannabis dal 2015 al 2025

Posto che si parla di un sito web (le famose “fonti del diritto”), è ragionevole presumere che mancando TUTTI i paragrafi relativi al Farmacista, non ci sia alcuna intenzione del Ministero di rivolere il carico del residuo sul registro (tramite un sito!!): se così fosse, lo avrebbe scritto chiaro e tendo come fece nel 2015 e magari con un atto normativo vero.

Grazie, Internet Archive

Inattivare il THC del residuo: chi lo consiglia e con cosa

Resta il capitolo inattivazione. Nelle stesse Linee di indirizzo del 2017 di cui si è parlato prima, la SIFO aggiungeva:

Nell’ipotesi che la pianta esausta possa ancora contenere una certa percentuale di THC si consiglia un’opportuna inattivazione del residuo derivante dall’estrazione in olio.

SIFO, Linee di indirizzo, dicembre 2017

E proponeva, «in attesa di dimostrare quale possa essere il metodo più idoneo», di aggiungere al residuo un detergente aggressivo per la pulizia domestica. O una sostanza altamente ossidante (es. ipoclorito di sodio al 15%).

La procedura SIFAP per l’olio, riportata nello stesso documento, commenta: lasciare il residuo fuori dal registro «è possibile solo dopo aver opportunamente degradato il THC residuo».

Morale: l’inattivazione non è quindi un’invenzione ma una raccomandazione (leggasi: nessuna imposizione normativa) di società scientifiche perché rende il residuo inservibile.

Residuo di cannabis e registro stupefacenti: cosa dice la Legge

La distruzione degli stupefacenti in Farmacia la regola l’art. 25-bis del DPR 309/90, introdotto dalla Legge 38/2010: le sostanze e le composizioni «scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente», limitatamente a quelle soggette all’obbligo di registrazione, si distruggono tramite l’ASL o un’azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, con verbale a carico della Farmacia.

Il residuo di estrazione, però, non è una giacenza scaduta o deteriorata: è uno scarto di lavorazione. E il registro della Farmacia, per l’art. 60 del DPR 309/90, segue acquisti e dispensazioni dei medicinali delle sezioni A, B e C: il residuo non si compra e non si dispensa. I grammi di infiorescenze da cui viene escono dal registro per intero con la preparazione, e i cannabinoidi stanno quasi tutti nell’olio, che il registro continua a seguire. Nemmeno all’industria la legge chiede di registrare gli scarti: il registro di lavorazione (art. 63) annota le materie prime messe in lavorazione e i prodotti ottenuti. NESSUNA norma nazionale chiede di ricaricare il residuo, e non lo chiedeva il Ministero prima, e certamente non tramite un sito internet…

Quindi il residuo di cannabis va registrato?

No, almeno non obbligatoriamente: a novembre 2026 non risulta nessuna legge, decreto o circolare che obblighi a registrare il residuo di cannabis e a distruggerlo come uno stupefacente, e l’inattivazione è un consiglio.

Per ulteriore chiarezza, un po’ di cronistoria:

QuandoChiCosa dice del residuo
Novembre 2015DM 9 novembre 2015Niente: non nomina né residuo, né smaltimento, né distruzione
Dicembre 2015Sito del Ministero della Salute (riportato dalla SIFAP)Distruzione dopo la constatazione dell’ASL, «come per i medicinali scaduti ed inutilizzabili»
Aprile 2017 – luglio 2024Sito del Ministero della Salute (copie di Internet Archive)«Accantonata e smaltita come i medicinali inutilizzabili»
Dicembre 2017SIFO, Linee di indirizzo (con la procedura SIFAP)Scopo: evitare la pagina dedicata sul registro; inattivazione consigliata. SIFAP: fuori dal registro solo dopo aver degradato il THC
Dicembre 2017Regione Marche, decreto dirigenziale n. 13Non va «necessariamente» caricato sul registro; inattivazione consigliata. Superato dalla DGR 749 del 16 giugno 2026
2017 – 2025Ordini dei Farmacisti di Bologna, Treviso e BariNon stupefacente, non soggetto a registrazione; per l’inattivazione «non risultano metodiche validate» (Treviso, Bari)
2025Nuovo sito del Ministero della SaluteNiente: il paragrafo per i Farmacisti non c’è più

Smaltimento del residuo di cannabis: cosa fare in pratica SENZA carico

Il consiglio è questo:

  1. raccogliere e accumulare il residuo in un contenitore in cui viene annotato il peso.
  2. (facoltativo) inattivarlo prima aggiungendo 1 litro di ipoclorito di sodio ogni 5 Kg, mescolare e lasciare all’aria aperta per almeno 24 ore.
  3. conferire all’azienda smaltimento rifiuti come sostanza non stupefacente
  4. (alternativa) se proprio volete caricare pagina dedicata sul registro e la distruzione con verbale, ovviamente saltate il punto 2 e al suo posto registrate ogni residuo di lavorazione come movimentazione in entrata sul registro stupefacenti (un registro stupefacenti elettronico, coff… coff…, il carico del residuo è un clic in più).

Smaltimento del residuo di cannabis: cosa fare in pratica CON carico (se proprio volete…)

  1. raccogliere e accumulare il residuo in un contenitore in cui viene annotato il peso.
  2. è sufficiente intestare una unica pagina con (es.) “Residuo di lavorazione cannabis” senza alcuna divisione per varietà.
  3. per ogni singola preparazione magistrale “scaricata”, deve essere caricato il corrispondente quantitativo di residuo pesato (es. se avevate 5g di infiorescenza utilizzate e scaricate , verosimilmente rimarranno 4,3 grammi ben spremuti: sono quelli che vanno caricati).
  4. conferire all’ASL o all’azienda smaltimento rifiuti autorizzata, come sostanza stupefacente
  5. (opzionale) un registro stupefacenti elettronico, coff… coff…, il carico del residuo è solo un clic in più.
Schema delle decisioni per smaltire il residuo di cannabis in Farmacia

La pappetta verde (LOL!), quindi, può andare con i farmaci scaduti.

Riassumendo: la normativa in vigore è…

NESSUNA.

Non c’è mai stato un atto normativo ad oggi (Decreto o anche solo una Circolare) che imponesse o non imponesse la distruzione del residuo di cannabis come sostanza stupefacente.

L’unico riferimento “istituzionale” è stato il sito web del Ministero della Salute.

Nell’aggiornamento del 2025 del sito web, probabilmente per un copia & incolla mancato, sono venute meno diverse parti, tra cui il riferimento alle modalità di distruzione. Questo non aggiunge o toglie nulla allo stato delle cose, non essendoci mai stato alcun valore legale per informazioni contenute sul sito.

Domande frequenti (FAQ) sul residuo di cannabis

Serve il verbale dell’ASL per smaltire il residuo di cannabis?

No, se si segue l’ultima indicazione del Ministero (2017-2024): smaltirlo come i medicinali inutilizzabili. L’art. 25-bis del DPR 309/90 riguarda le giacenze di stupefacenti scadute o deteriorate, e il residuo non è una giacenza: è uno scarto di lavorazione.

Dove finisce il residuo di cannabis?

All’inceneritore, in ogni caso. Il DPR 254/2003 impone la termodistruzione sia ai farmaci inutilizzabili sia agli stupefacenti; per questi ultimi deposito, trasporto e stoccaggio seguono il DPR 309/90.

Esiste un metodo validato per inattivare il THC del residuo?

Ufficialmente no. Lo scrivono gli stessi Ordini che consigliano l’inattivazione.

Vale anche per l’olio di cannabis scaduto o non dispensato?

No. L’olio finito è un medicinale della sezione B e resta tracciato sul registro: se scade o resta in Farmacia va distrutto come stupefacente, con la procedura dell’art. 25-bis del DPR 309/90 (ASL o ditta autorizzata e verbale).

Il residuo di cannabis è considerato uno stupefacente?

La legge non parla del residuo in particolare. Le tabelle del DPR 309/90 elencano «la cannabis e i prodotti da essa ottenuti» senza una soglia di THC, e letta alla lettera la definizione lo comprende; dal 2017 al 2024, però, il Ministero indicava di smaltirlo come i medicinali inutilizzabili. Per questo alcune ASL e alcuni NAS chiedono la pagina dedicata del registro e altre no.

Questo articolo riporta i documenti trovati fino alla data di pubblicazione dell’articolo e ne propone una lettura coerente.

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