Questa pagina risale al 2016 e indicava la cannabis prescrivibile gratuitamente per qualunque patologia, con ricetta ministeriale a ricalco in triplice copia e un elenco di varietà e forme farmaceutiche gratuite. A ottobre 2026 è stata riscritta secondo gli atti vigenti: la Legge regionale 8 agosto 2016 n. 27, modificata dalle Leggi regionali 34/2016 e 23/2017, il Decreto dirigenziale n. 123 del 21 maggio 2019 con il documento tecnico di attuazione della DGRC 394/2017 e l’art. 18-quater del DL 148/2017. Con note successive della UOD Politica del farmaco (la prima, prot. 2022.0334922 del 28 giugno 2022; poi prot. PG/2024/0538898 e PG/2024/0541178 del 14 novembre 2024, PG/2024/0606464 del 18 dicembre 2024 e PG/2025/0249277 del 19 maggio 2025) la Regione ha esteso la rimborsabilità, per gli impieghi del DM 9/11/2015, alle preparazioni allestite a partire da estratti di cannabis standardizzati autorizzati dal Ministero della Salute.
Aggiornamento ottobre 2026
Di seguito le modalità per accedere alla cannabis terapeutica nella regione Campania: le indicazioni riportate in questa pagina sono valide UNICAMENTE per la Regione Campania, di conseguenza altre Regioni possono avere modalità totalmente o parzialmente differenti. Il quadro generale è nella pagina cannabis mutuabile, situazione nelle Regioni.
In breve
In Campania la cannabis è sempre prescrivibile a pagamento per qualunque patologia con documentazione scientifica accreditata. È a carico del Servizio sanitario regionale per la terapia del dolore e per gli impieghi del DM 9 novembre 2015, con Modello Unico di Prescrizione su SANIARP (massimo 180 giorni) e ricetta non ripetibile su ricettario bianco del Medico di base o del Pediatra di libera scelta, per i pazienti residenti in Campania.
In Campania la cannabis è prescrivibile a pagamento?
Sì, a pagamento è SEMPRE prescrivibile per qualunque patologia di cui esista documentazione scientifica accreditata. Informazioni e facsimile di ricette necessarie sono in questo post.
In Campania la cannabis è prescrivibile gratuitamente?
Sì (scarica il Decreto Regionale), ma per gli impieghi indicati dal Decreto: la terapia del dolore (Legge 38/2010, art. 18-quater del DL 148/2017) e gli impieghi del DM 9 novembre 2015, quando il Medico ritiene il trattamento indispensabile:
- analgesia nelle patologie con spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale), resistente alle terapie convenzionali;
- analgesia nel dolore cronico, in particolare neurogeno, in cui il trattamento con antinfiammatori, cortisonici od oppioidi si sia rivelato inefficace;
- nausea e vomito da chemioterapia, radioterapia o terapie per HIV, non controllabili con i trattamenti tradizionali;
- perdita dell’appetito nella cachessia, nell’anoressia di pazienti oncologici o con AIDS e nell’anoressia nervosa;
- glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
- movimenti involontari del corpo e del volto nella sindrome di Gilles de la Tourette non controllabili con i trattamenti standard.
Per gli altri impieghi il Decreto prevede soltanto una fase di sperimentazione per individuare appositi percorsi assistenziali: fuori da quelli elencati la cannabis è a pagamento.
Il Medico di base può prescrivere la cannabis gratuitamente?
Sì. La ricetta a carico del SSR è redatta dal Medico di medicina generale o dal Pediatra di libera scelta. Anche gli Specialisti del SSR possono compilare il Modello Unico di Prescrizione, ma solo per le branche di patologia degli impieghi indicati e, per la terapia del dolore, nei limiti previsti dal Decreto.
In Campania è necessario un Piano Terapeutico affinché la cannabis sia prescritta gratuitamente?
Sì. Il Piano Terapeutico è il Modello Unico di Prescrizione (MUP) in formato elettronico sul portale SANIARP, con durata massima di 180 giorni. Può essere compilato da:
- Medici di Medicina Generale
- Pediatri di Libera scelta
- Medici specialisti del SSR
Alla registrazione del MUP, SANIARP invia una notifica alle Unità Operative Assistenziali Sanitarie di Base (UOASB) della residenza del paziente. Il Medico deve prima ottenere il consenso informato del paziente.
Quali varietà di cannabis sono prescrivibili gratuitamente?
Il Decreto non limita la rimborsabilità a varietà specifiche. Il Decreto dirigenziale n. 158 del 12 giugno 2019, che ha sostituito gli allegati del DD 123/2019, raggruppa le varietà per contenuto di THC e CBD (THC elevato, medio, THC e CBD simili, CBD elevato) senza più i marchi commerciali, e l’indicazione della varietà in ricetta non è necessaria. Se il Medico indica una varietà, il Farmacista non può sostituirla (nota regionale del 24 luglio 2020).
Quali forme farmaceutiche a base di cannabis sono prescrivibili gratuitamente?
- cartine o bustine (per decotto o per vaporizzazione)
- buste filtro (solo per decotto)
- soluzioni estrattive (olio e altri estratti)
Dal 2022 le note regionali richiamate all’inizio della pagina ammettono a carico del SSR anche le preparazioni allestite a partire da estratti di cannabis standardizzati autorizzati dal Ministero della Salute, per gli stessi impieghi: il Medico indica in ricetta se partire dalle infiorescenze o dall’estratto, e per le preparazioni da estratto non serve l’analisi di titolazione.
Informazioni sull’olio di cannabis in questa Regione
In ricetta medica che prescrive oli:
- il Medico NON deve indicare posologia in “gocce”, ma in mg di THC o CBD (es. 2,5 mg di THC 2 volte al giorno” oppure ” 20 mg di CBD 1 volta al giorno).
- il Farmacista DEVE SEMPRE CONVERTIRE la posologia da mg di THC/CBD a gocce o millilitri, in base ai risultati di analisi. (es. sapendo che l’olio è titolato a 10 mg/ml THC o CBD, dovrà indicare in etichetta che il paziente deve assumere XX gocce equivalenti a 10 mg di THC o CBD)
Ne consegue che una Farmacista potrà dispensare olio di cannabis solo ed esclusivamente dopo che avrà ottenuto i risultati delle analisi sull’olio. Il costo della titolazione è a carico del Farmacista e non può essere addebitato al paziente.
La cannabis terapeutica può essere acquistata gratuitamente nelle Farmacie territoriali?
Sì, nelle farmacie pubbliche e private convenzionate inserite nell’elenco pubblico della Regione Campania (art. 4 della Legge regionale 27/2016).
Come richiedere la cannabis gratuitamente?
La Regione Campania permette la prescrizione mutuabile (a carico del Sistema Sanitario Regionale) tramite l’emissione di una ricetta medica (v. dopo), che può essere redatta solo per pazienti residenti in Campania.
A livello pratico:
- il Medico (di medicina generale, Pediatra di libera scelta o Specialista del SSR) ottiene il consenso informato e compila il Modello Unico di Prescrizione su SANIARP, consegnandone una copia al paziente.
- Il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta redige la ricetta non ripetibile su ricettario bianco, con il codice alfanumerico generato da SANIARP al posto dei dati del paziente. La prescrizione a carico SSN può coprire un massimo di 30 giorni di terapia.
- il paziente si reca in una Farmacia aperta al pubblico (privata o comunale) convenzionata, riportata nell’elenco regionale. Lì ritira la preparazione galenica di cannabis che non pagherà.
- la Farmacia consegna ogni mese alla propria ASL le copie delle ricette non ripetibili spedite e del MUP timbrato e firmato, per il pagamento.
Che ricetta serve per la cannabis medica?
La preparazione magistrale di cannabis medica è sempre prescritta fuori indicazione (off-label): serve una ricetta medica non ripetibile, valida 30 giorni, con le formalità dell’art. 5, commi 3 e 4, della L. 94/98 (DM 9/11/2015). Il Decreto regionale prevede una ricetta bianca non ripetibile, non più la ricetta ministeriale a ricalco. La cannabis e il THC sono inoltre nella lista doping (classe S8): valgono l’art. 7 comma 4 della L. 376/2000, con originale conservato dal Farmacista per 6 mesi, e la frase in etichetta prevista dal DM 27 marzo 2025 n. 64.
Qualche annotazione particolare su questa Regione
- per essere mutuabile, è necessaria una ricetta galenica magistrale bianca da allegare al “Modello Unico di Prescrizione” regionale.
- le ricette SSN (“rosse”) non hanno valore per ottenere cannabis mutuabile gratuitamente, ma a pagamento.
Quadro nazionale
A livello nazionale, l’art. 18-quater del DL 148/2017 (convertito dalla Legge 172/2017) pone a carico del Servizio Sanitario, nei limiti del fabbisogno, la cannabis per la terapia del dolore (Legge 38/2010) e per gli impieghi del DM 9/11/2015; per gli altri usi il Medico può prescriverla a pagamento. Le preparazioni in olio sono descritte in olio di cannabis terapeutico legale in farmacia; il calcolo del dosaggio è nell’articolo sulla titolazione dell’olio di cannabis.
Per cercare e visualizzare l’elenco completo delle Farmacie di Farmagalenica in grado di allestire preparazioni a base di cannabis (marijuana) terapeutica (mutuabile o a pagamento) consultare il motore di ricerca Cercagalenico.it (si aprirà una nuova finestra).
